CAPO I - La programmazione dei lavori | Art. 17 (Quadri economici) | ||
Art. 24 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare) |
|||
Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
TITOLO
III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO
I - La programmazione dei lavori
Art.
11 (Disposizioni preliminari)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro
dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari
al loro soddisfacimento.
2.
Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l'elaborazione
del programma di cui all'articolo
14 della Legge.
3.
In materia di programmi di lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri ordinamenti compatibili con le
disposizioni della Legge e del regolamento.
Art.
12 (Fondo per accordi bonari)
1.
È obbligatoriamente inserito nel bilancio, ove consentito dalla vigente
legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per
l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale
copertura di oneri derivanti dall'applicazione dell’articolo
31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei
lavori.
2.
Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere
direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque
realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma 1.
4.
Le somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5.
Non possono essere in ogni caso riportati a residui importi superiori al dieci
per cento dei residui passivi relativi al programma di riferimento. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono comunque ridurre ulteriormente gli
stanziamenti predetti.
6.
Le somme del fondo non utilizzate sono portate in economia e concorrono a
determinare il risultato contabile dell'esercizio in cui gli interventi si sono
conclusi.
Art.
13 (Programma triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito
con decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel
successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e
al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da
avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in
relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine
ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di
assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le
risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità
del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri
elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento
sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento
è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del
procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono
all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazione
della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al
comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare
nell'anno successivo.
Art.
14 (Pubblicità del programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano
all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta
dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e
gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo
14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di
rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di
ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro
di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante
comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione Europea.
CAPO
II - La progettazione
Sezione
prima: Disposizioni generali
Art.
15 (Disposizioni preliminari)
1.
La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di
qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici
e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impegno di risorse
materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel
tempo.
2.
Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi
livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli
costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si
sviluppano senza soluzione di continuità.
3.
Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con l’approvazione del
direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
4.
Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare
all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione
del progetto.
5.
Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati
in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
a)
della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica;
b)
degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c)
delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d)
delle regole e norme tecniche da rispettare;
e)
dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
f)
delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
g)
dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h)
degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i)
delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché
dei relativi tempi di svolgimento;
l)
dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da
redigere;
m)
dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
n)
del sistema di realizzazione da impiegare.
6.
I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro
specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali
e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca
l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
7.
Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed
archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a)
uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la
progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti
l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e
l’ambiente;
b)
l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo,
acustici, idrici ed atmosferici;
c)
la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del
tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale
ripristino ambientale finale;
d)
lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del
patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione
esterna.
8.
I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si
inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
9.
I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella
fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle
zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli
operai.
10.
Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti
responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
11.
La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare
di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica dell’"analisi del valore". In
tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
12.
Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire
mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e
quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una
graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art.
16 (Norme tecniche)
1.
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
2.
I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche.
Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
3.
È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una
determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che
abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata.
È ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché
accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia
altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Art.
17 (Quadri economici)
1.
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e
con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a)
lavori a misura, a corpo, in economia;
b)
somme a disposizione della stazione appaltante per:
1-
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;
2-
rilievi, accertamenti e indagini;
3-
allacciamenti ai pubblici servizi;
4-
imprevisti;
5-
acquisizione aree o immobili;
6-
accantonamento di cui all’articolo
26, comma 4, della Legge;
7-
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
8-
spese per attività di consulenza o di supporto;
9-
eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10-
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11-
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12
- I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza. s
sezione seconda:Progetto preliminare
Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare)
1.
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in
funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria
dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile
del procedimento, dai seguenti elaborati:
a)
relazione illustrativa;
b)
relazione tecnica;
c)
studio di prefattibilità ambientale;
d)
indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e)
planimetria generale e schemi grafici;
f)
prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g)
calcolo sommario della spesa.
2.
Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso o
di una concessione di lavori pubblici:
a)
sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini
necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;
b)
è redatto un capitolato speciale prestazionale.
3.
Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di
una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano
economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli
elementi previsti dall’ dall’articolo 85, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di gara.
Art.
19 (Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1.
La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità
dell’intervento, contiene:
a)
la descrizione dell’intervento da realizzare;
b)
l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla
prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione
complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità
dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c)
l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo
studio di prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle
aree interessate e dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi
altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
d)
l’accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da
utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla
situazione dei pubblici servizi;
e)
gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità di quanto
disposto dall’articolo
15, comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;
f)
il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo;
g)
le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
2.
La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono
risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
3.
La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei
diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.
Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.
4.
La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per
la copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti
funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.
1.
La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima
approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da
realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che
devono essere riscontrate nell’intervento.
Art.
21 (Studio di prefattibilità ambientale)
1.
Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e
all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che
consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale comprende:
a)
la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri
amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di
eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;
b)
lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del
suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c)
la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale,
delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d)
la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari
dei lavori;
e)
l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento
e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di
impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare
per assicurarne il rispetto.
2.
Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto
ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo
studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di
identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 22 (Schemi grafici del progetto preliminare)
1.
Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla
tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le
misure e gli interventi di cui all’articolo 21,
comma 1, lett. d) sono costituiti:
a)
per opere e lavori puntuali:
-
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la
localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre
localizzazioni esaminate;
-
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non
inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i
lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
-
dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e
nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e
dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
b)
per opere e lavori a rete:
-
dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati
con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri
servizi esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi
esistenti in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più
corografie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:
100.000;
-
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro
d’insieme in scala non inferiore a 1: 25.000;
-
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non
inferiore a 1: 5.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato
delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati
esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro
d’insieme in scala non inferiore a 1:10.000;
-
dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da
realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali
e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate;
-
dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali
che l’intervento richiede;
-
dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei
lavori da realizzare.
2.
Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il
progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in
sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime
previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano
le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all’articolo 14, comma 7, della Legge.
Art.
23 (Calcolo sommario della spesa)
1. Il calcolo sommario della spesa è
effettuato:
a) per quanto concerne le opere o i lavori,
applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di
costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari
realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi
unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell’area
interessata;
b)
per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante,
attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari
a cura del responsabile del procedimento.
Art.
24 (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare)
1.
Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a)
l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo
risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel
rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b)
la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate
comprese nell’intervento con i relativi importi;
c)
una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è
suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per
l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.