Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
1.
La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può
essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere
costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione
bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
2.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un
fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della
concessione.
Art.
101 (Cauzione definitiva)
1. La cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4.
La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’appaltatore.
Art. 102 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)
1.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
2.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti.
3.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle
condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Art. 103 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)
1.
L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo
30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra
i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è
stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. 2
2.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è
pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
3.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art.
104 (Polizza di assicurazione indennitaria decennale)
1.
Per i lavori di cui all'articolo
30, comma 4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente
non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo
di 14.000.000 di Euro.
2.
L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i
lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
3.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze
di cui ai commi 1 e 2.
Art.
105 (Polizza assicurativa del progettista)
1.
Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura
assicurativa, la polizza di cui all'articolo
30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità
professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.
2.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la
stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa
dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe
dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
3.
Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione,
nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle
stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di
cui alla Legge ed al presente regolamento, la nuova progettazione ad altri
progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di
nuovamente progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per
la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
4.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre
una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre
dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del
certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della
dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la
sostituzione del soggetto affidatario.
5.
Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto
frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del
progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto
medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla
presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della
consegna degli elaborati progettuali.
6. L’assicuratore, entro novanta giorni
dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione
appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può
formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni
dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il
responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7.
Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero
la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima
dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità
nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 151, comma 6. Qualora il
pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stima, l’Amministrazione dà comunicazione all’ISVAP.
Art.
106 (Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione)
1. Qualora la progettazione sia affidata a
proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del rimborso al
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia
assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire
non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera
progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le
varianti di cui all'articolo 25,
comma 1, lettera d), della Legge.
Art.
107 (Requisiti dei fideiussori)
1.
Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte di conti)
3.
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4.
Le fideiussioni devono essere conformi allo
schema tipo approvato con decreto
del Ministro dell’industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Nota all'art.107:
(1) Si tratta del d.m. attività produttive n. 123 del 2004)
Art.
108 (Garanzie di concorrenti riuniti)
1.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo
13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di
cui all'articolo
13, comma 2,
della Legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui
all'articolo 13, comma 3, della Legge.