Decreto del Ministero delle attivitą produttive 12 marzo 2004, n. 123

Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, in materia di lavori pubblici.
(G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004 - S.o. n. 89)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITĄ' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 3, 17 e 30 della citata legge;
Visto il titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento generale sui lavori pubblici in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 109/1994;
Visto l'articolo 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge n. 109/1994;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 7, lettera t), della legge 1° agosto 2002, n.166;
Visti i pareri del Consiglio di Stato resi rispettivamente in data 1° luglio 2002, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002, e in data 2 aprile 2003, dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuate con note n. 21781/h3c/1 del 9 luglio 2003 e n. 24485/h3c/1 del 18 dicembre 2003;
Ritenuto di non condividere i rilievi espressi dal Consiglio di Stato, nel parere reso nell'adunanza del 10 marzo 2003, in ordine all'articolo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva», in quanto, secondo la previsione dell'articolo 101, comma 4, del D.P.R. Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'obbligo di reintegrare la cauzione venuta meno, in tutto o in parte, deve gravare sull'appaltatore e non sul garante;
Ritenuta, pertanto, la necessitą di adeguare il regolamento alle osservazioni contenute nella nota del 7 novembre 2003 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ravvisa l'opportunitą di sopprimere l'articolo 5 dello schema tipo 1.2 «Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva» in quanto la previsione dell'obbligo di reintegrare la cauzione a carico dell'appaltatore deriva direttamente dal citato articolo 101, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Disposizioni generali

1. Sono approvati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e dal regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.

2. Gli schemi di polizza tipo sono contenuti nell'allegato al presente decreto.

3. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1.

4. A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegati - Schemi-tipo (file Pdf zippato)


 

Roma, 12 marzo 2004

Il Ministro delle attivitą produttive Marzano - Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi