Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
TITOLO II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO
I -
Organi del procedimento
Art.
7 (Il
responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)
1.
Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento
sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile
del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del
proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare
da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo
14, comma 1, della Legge.
2.
Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3.
Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del
procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma
triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a)
nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b)
nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo;
c)
nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e
concessioni;
d)
sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo;
e)
nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4.
Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio
adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all'esercizio
della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti,
è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può
svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere h) ed i),
e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5.
In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio
tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura
professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare.
6.
I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo
7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti
previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del
regolamento che li riguardano.
Art.
8 (Funzioni
e compiti del responsabile del procedimento)
1.
Il responsabile del procedimento fra l’altro:
a)
promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a
consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa
degli interventi;
b)
verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed
urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante
urbanistica;
c)
redige, secondo quanto previsto dall’articolo
16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
d)
accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 17,
comma 4 della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli
incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di
gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
e)
coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto
preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento
preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di
approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f)
coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel
documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché
alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza;
g)
convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso,
ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del
progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h)
propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori
e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di
gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute
comunicazioni all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la
pubblicità dei relativi atti;
i)
richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti
concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori
pubblici;
l)
promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta la
sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 17, comma 4,
della Legge giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla
amministrazione aggiudicatrice;
m)
accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali
le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo
28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n)
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
o)
effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le
necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla
normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle
disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
p)
nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1
- l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2
- la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti,
dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3
- l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e
fruibile dell'intero intervento;
q)
svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi,
curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed
assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto
preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento
della concessione di lavori pubblici;
r)
svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione
di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s)
raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli
elementi relativi agli interventi di sua competenza;
t)
accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di
svolgimento dei lavori;
u)
trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la
proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione,
allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di
risoluzione del contratto;
v)
assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso
d'opera;
w)
irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche
sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
x)
accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y)
propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i
presupposti;
z)
propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori.
2.
Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai
fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della
amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente,
non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell’incarico.
3.
Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento
dell’incarico di responsabile dei lavori:
a)
si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
b)
determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c)
designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori;
d)
vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e
l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal
coordinatore per la progettazione;
e)
comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati
nel cartello di cantiere;
f)
assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del
piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di
sicurezza;
g)
trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di
commercio industria e artigianato;
h)
chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine
all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie
qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il
personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
4.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
5.
Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento
propone all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di
supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa
vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione
professionale.
6.
Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di
lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a
questi ai sensi dell’articolo
17, comma 9, (1) della
Legge.
7.
Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla
Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la
dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto
dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è
tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.
(1) Nel testo coordinato il comma richiamato è l’8.
CAPO
II -
Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità
Art.
9 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi)
1.
Della convocazione della conferenza dei servizi è data pubblicità, almeno
dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante
comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all'Albo
pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse
dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità
di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori
della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte
in quella sede con il relativo verbale.
2.
In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori
pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi,
l’amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del
progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto
a base di gara.
Art.
10 (Accesso
agli atti)
1.
Ai sensi dell’articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni
riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve dell’impresa.
1.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della
Legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di
accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a)
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga
nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, Legge 1° aprile 1981, n.
121, come modificato dall'art. 26, Legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6.
I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.