Rif. L. 109/94 | Rif. D.P.R. 554/99 | ||
Cfr. det.Aut.Vig.LL.PP.9/06/2000, n.30 -Perizia suppletiva e di variante. Cfr. det.Aut.Vig.LL.PP.11/01/2001, n.1 -Profili interpretativi in materia di varianti – art.25 della legge quadro e art.134 del regolamento di attuazione |
Varianti in corso d'opera![]() |
Riferimenti
alla legge 109/94
|
Le
varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a)
per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari; b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui
all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale; b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale; c)
nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile; d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subìti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d). Importi
suppletivi delle varianti
Non sono considerati
varianti così come definite precedentemente gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10
per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e
il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme
a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti. Ove le varianti
di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali. |
Riferimenti
al DPR 554/99 (art. 134)
![]() |
Nessuna
variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta
dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all'articolo 25
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori
non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante. L'appaltatore ha l'obbligo di
eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Gli ordini di variazione fanno
espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo
25, comma 3 (entro
i limiti del 5%)
primo periodo della Legge.
Redazione
delle varianti
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136. L'accertamento delle
cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma
dell’articolo 25, comma 1,
della Legge consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al
responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito
di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Nel caso di cui all'articolo
25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su
proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la
sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i
lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a
causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità,
il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso
previsto dall’articolo
25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile del
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in
relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del
rinvenimento. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro
non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo
25, comma 3, secondo periodo
, della Legge che prevedano un aumento della
spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed
alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o
mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi
conseguiti in sede di gara. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. |
PREZZO
CHIUSO ![]() |
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo
1664 del codice civile. Per i lavori
anzidetti si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. |