Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 (Ordini di servizio) |
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1.
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di
servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante
e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di
eventuali riserve dell’appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Sezione
seconda:
Consegna dei lavori |
Art. 129 (Giorno e termine per la consegna) | |
1.
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito
dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il
direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
2.
Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti
non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi
fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
3.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura della stazione appaltante.
4.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini
ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con l'appaltatore ai sensi dell’articolo 121; dalla data di tale verbale decorre
il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
ATTENZIONE !!!! Per l'applicazione del presente comma è opportuno confrontare il relativo testo con quanto disposto nella Circolare Ass.LL.PP. 24.10.02
7.
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei
lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal
capitolato generale.
9.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma
8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine
utile contrattuale.
10.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per
ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 8 e 9.
11.
Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha
l’obbligo di informare l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
1.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a)
le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni
eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di
sagome e capisaldi;
b)
le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la
esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili
delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume
totale del materiale estratto;
c)
la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da
persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo
stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
2.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi
accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3.
Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4, il
processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei
lavori revoca le eventuali limitazioni.
4.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei
lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.
5.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo
richieda.
6.
Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più
volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o
l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza,
l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7.
In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si
applica la disciplina dell’articolo 133.
1.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di
consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
2.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati
in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di
cui all’articolo 165.
1.
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione
dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere
dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 129, comma 7.
Sezione
terza: Esecuzione in senso stretto |
Art. 133 (Sospensione e ripresa dei lavori) | |
1.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2.
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
3.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
4.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.
5.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente
presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,
non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale.
7.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si
rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo
165.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.
1.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore
se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo
25 della Legge.
2.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori
non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori.
3.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel
corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il
direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4.
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché
non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione,
salvo il caso di cui all'articolo
25, comma 3, primo periodo della Legge.
6.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie
di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'articolo 136.
7.
L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo
25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d’opera
è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione
a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8.
Nel caso di cui all'articolo
25, comma 1, lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento,
su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta
la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità
al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa
le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano
eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti
della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento
riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo
25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione del responsabile
del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento
in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti,
sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere
dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10.
Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della
loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo
25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un aumento della
spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto
ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti
o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi
conseguiti in sede di gara.
11.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti
delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla
inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle
conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che
non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali.
Art. 135 (Diminuzione dei lavori) | |
1.
La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle
stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli
effetti previsti dal capitolato generale.
Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto) | |
1.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi
diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:
a)
desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34,
comma 1;
ATTENZIONE !!!! Per l'applicazione del presente comma è opportuno confrontare il relativo testo con quanto disposto nella Circolare Ass.LL.PP. 24.10.02
b)
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c)
quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi.
2.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta
nuovi prezzi.
3.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori
e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo
26, comma 4, della Legge.
5.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati.
Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore) | |
1.
Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro
l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.
3.
L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'appaltatore.
4.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.
1.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni
alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e
le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
1.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al
direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in
difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
al risarcimento.
2.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a)
dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b)
delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c)
della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d)
dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore
dei lavori;
e)
dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
1.
Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto a
norma dell’articolo 109, il
responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che
l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che
dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al
progetto definitivo posto a base di gara.
2.
Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che
l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore
dell’appaltatore.
3.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle
quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto
disposto dal comma 4.
4.
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo
25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati
errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità
previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi
prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136. La stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto
dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
5.
Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista
del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla
data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo
129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata
di acconto del corrispettivo è effettuato in favore dell’appaltatore entro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al
progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6.
Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.
7.
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione
appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo
122, all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal
capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per
ritardata consegna dei lavori.
Sezione quarta: Subappalto |
1.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita
nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria.
2.
Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti
e opere speciali di cui all’articolo 72,
comma 4, lettere c), d) ed l).
3.
L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare
alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione
prevista dall’articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni. Il termine previsto dall’articolo 18, comma 9 della
legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c) della Legge ai propri consorziati non
costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma
3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55.
5.
Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi
dell’articolo 18,
comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel
cantiere cui si riferisce l’appalto.
1.
Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di
opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo
nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate,
ai sensi della normativa vigente.
2.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
3.
Il soggetto
appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di
gara la categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-bis.
Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivazione di pagamento.
3-ter.
Abrogato.
4.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento.
5.
Abrogato.
6.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma
3, numero 3).
7.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9.
L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
10.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
11.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle
associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli
articoli 22 e 26 del D.Lg. 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti
pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano
altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12.
Ai fini
del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
13.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per
le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14.
Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7,
non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3,
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e
l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o
dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui
all'art. 21, secondo comma, della Legge 13 settembre 1982, n. 646 (1).
(1)
Per l'applicabilità nel settore delle pubbliche forniture della disciplina del
subappalto contenuta nel presente articolo vedi l'art. 16, D.Lg. 24 luglio 1992,
n. 358.