Vedi anche:
- Circolare del Ministero dei Lavori pubblici prot. n. 182/400/93 Roma, 1/3/2000
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93 "Regolamento recante modifica al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"(G.U. n. 86 del 13 aprile 2004)
* * * * *
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dap resente titolo, nonché dai titoli III e IV.
1. Ai fini del presente Regolamento
si intende per :
a) "Legge": la legge 14 febbraio 1994 n.
109 e successive modificazioni;
b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano;
c) "Regolamento generale": il regolamento di cui all’articolo 3, comma
2 della Legge;
d) "Regolamento": il presente regolamento;
e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati delle
norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti
il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari
per realizzare lavori pubblici;
f) "Autorità": l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita
ai sensi dell’articolo 4 della Legge;
g) "Organismo di autorizzazione": l’Autorità;
h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali
o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI
EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla
lettera l);
i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo
denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti
esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo
8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b) della Legge;
l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano
i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e correlati del sistema di qualità;
m) "Autorizzazione": l’atto conclusivo del procedimento mediante il
quale l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere
le attività di cui alla lettera i);
n) "Accreditamento": l’atto conclusivo della procedura mediante il quale
gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione
a svolgere le attività di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8,
comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini dell’autorizzazione
e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere
i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono
attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione
di qualificazione;
p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a),
b) della Legge;
q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato
di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi
e correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
b), della Legge;
s) "Osservatorio": l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo
4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della Legge;
t) "Imprese": i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a),
b) e c), della Legge;
u) "Impresa assegnataria": l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o totalmente,
l’esecuzione dei lavori;
v) "Casse EdiliI": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie a loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I | fino a Lire | 500.000.000 | euro | 258.228 | |
II | fino a Lire | 1.000.000.000 | euro | 516.457 | |
III | fino a Lire | 2.000.000.000 | euro | 1.032.913 | |
IV | fino a Lire | 5.000.000.000 | euro | 2.582.284 | |
V | fino a Lire | 10.000.000.000 | euro | 5.164.569 | |
VI | fino a Lire | 20.000.000.000 | euro | 10.329.138 | |
VII | fino a Lire | 30.000.000.000 | euro | 15.493.707 | |
VIII | oltre Lire | 30.000.000.000 | euro | 15.493.707 |
5. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.
Art. 4 (Sistema di qualità
aziendale ed elementi significativi e
correlati del sistema di qualità aziendale)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
1. La Commissione è composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i) due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province d’Italia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.
2. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale dell’Autorità.
3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse disponibili.
1. I membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per un triennio.
2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7 (Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)
1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.
1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le regioni e le province autonome.
2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.
1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
5. L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge, del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.
8. In via istruttoria l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’Autorità.
10. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
Art. 11 (Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 12 (Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.
2. Per l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato E.
4. L’importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.
5. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.
1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui all’allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni.
3. L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.