TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA |
Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
TITOLO
IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
CAPO
I - Disposizioni generali
Art.
50 (Ambito di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni
previste dall’articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti
affidano ai soggetti di cui all’articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi
tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto
definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione (seguivano alcune parole non annesse al "Visto"
della Corte dei Conti), secondo le procedure e con le modalità previste
dalle disposizioni del presente titolo.
2.
Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione
dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative
al costo di costruzione di un edificio residenziale.
3.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
a)
prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti
tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b)
prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti
tariffe.
Art.
51 (Limiti alla partecipazione alle gare)
1.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per
l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di
un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea.
2.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società
di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente
o collaboratore coordinato e continuativo.
3.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
4.
Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è
articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo
18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni
territoriali.
5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 8,
della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo
17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
Art. 52 (esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria)
1.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui
all’articolo 17, comma 1,
lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino nelle condizioni previste
dall’articolo 12
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli
affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. Comma non ammesso al visto della Corte dei conti
[Costituiscono
errore grave ai sensi dell’articolo
12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori
o le omissioni di progettazioni di cui all’articolo
25, comma 5-bis, della Legge, se hanno comportato un aumento superiore al
10% dell’importo originario del contratto. In tal caso l’esclusione non può
essere disposta decorsi 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza
di riconoscimento dell’errore o dell’omissione di progettazione, ovvero decorsi
9 mesi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento prevista
all’articolo
25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi si è opposto
nel termine di trenta giorni].
Note all'art.
52:
Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 30 agosto 2000, n. 412.
Il
testo dell'articolo 12 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è il seguente: “Art. 12 .
Esclusione dalla partecipazione alle gare. 1. Fermo il disposto, per le imprese
stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
a) che si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano
in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui
confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità
professionale o per delitti finanziari;
c) che
nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione
aggiudicatrice;
d) che non sono
in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono
in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si sono
resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a
17.
2. A
dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui
è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che
attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette
situazioni.
3. Se la
legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla il
rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali
documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti
da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente
una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un
organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
4. Il Ministero
della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre
attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni
provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta
giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione
europea e agli altri Stati membri.
5. Le persone
giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono
stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si
tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni
nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle
medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o
nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle
persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.”.
Art.
53 (Requisiti delle società di ingegneria)
1.
Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società
di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della
società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società,
abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto,
al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale
previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il
soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui
dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo
albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare
gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei
confronti della stazione appaltante.
2.
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione
della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività
di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si
trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
3.
Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione
delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche
attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo
50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I
relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva
variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle
capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini
della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla
sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle
attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono
comunicate all’Autorità.
Art.
54 (Requisiti delle società professionali)
1.
Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci,
dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di
comunicazione imposti dall’articolo 53.
Art.
55 (Commissioni giudicatrici)
1.
La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di
progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri
tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o
dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2.
Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice
si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo
18, comma 2-bis, della Legge.
Art.
56 (Penali)
1.
I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad
essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3.
Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle
attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in
sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo
professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4.
Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più
di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
CAPO
II - Concorso di idee
Art.
57 (Modalità di espletamento)
1. Il concorso di idee è espletato con le
modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui all’articolo 80, comma 2,
qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2.
Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma
1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati
all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale
secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che
regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell’amministrazione che bandisce il concorso.
3.
Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua
corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di
livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il
tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4.
La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da
una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo
55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.
5.
Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore.
6.
L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara
di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi
IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare
il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art.
58 (Contenuto del bando)
1.
Il bando per il concorso di idee contiene:
a)
nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione
appaltante;
b)
nominativo del responsabile del procedimento;
c)
descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d)
eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e)
modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici
e da una relazione tecnico economica;
f)
termine per la presentazione delle proposte;
g)
criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h)
importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i)
data di pubblicazione.
CAPO
III - Concorsi di progettazione
Art.
59 (Modalità di espletamento)
1. L'espletamento del concorso di
progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo
80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato
dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore
in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80,
comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel
controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte
progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con
pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari
ragioni.
3.
Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con
livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un
intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4.
L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non
superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la
redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è
stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per
la redazione del progetto preliminare.
5.
Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi
livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
6.
In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad
esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti
individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso
di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto
ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere
inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il
secondo grado.
7.
Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì
procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad
oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
Art.
60 (Contenuto del bando)
1.
Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall’articolo
58, contiene l’indicazione:
a)
della procedura di aggiudicazione prescelta;
b)
del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto
dall’articolo 59, comma 6;
c)
descrizione del progetto;
d)
del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di
licitazione privata;
e)
delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione
nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f)
dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g)
del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a
cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli
elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto
oggetto del concorso;
h)
dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della
commissione giudicatrice;
i)
del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato
sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;
l)
delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m)
l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi
presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di
cui al comma 3.
2.
Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli
elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese,
nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che,
pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.
3.
Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello
riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici
relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla
progettazione di cui all’articolo 15,
comma 5.
Art.
61 (Valutazione delle proposte progettuali)
1.
La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di
progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti
nell’allegato C.
CAPO IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
Art.
62 (Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)
1. I servizi di cui all’articolo
50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni
appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa
prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con
adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui
corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla
progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso
tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante
licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il
corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000
DSP.
3.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è
determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali
previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe,
della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed
aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del
ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il
rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed
eventualmente richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì
l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista
dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello
Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o
degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla
suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5.
La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è
determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con
riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale
offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i
termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e
dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal
presente regolamento.
7.
Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda
adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per
altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere
aumentati almeno della metà.
8.
Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della
stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.
9.
I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo
80, comma 3.
10.
La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più
parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano
l’affidamento del servizio.
Art.
63 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1.
Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a)
il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della
stazione appaltante;
b)
l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle
prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione;
c)
l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi
da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative
classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali;
d)
l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali
per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente
richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e)
l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato,
delle eventuali prestazioni accessorie;
f)
il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g)
i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h)
il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i)
l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l)
il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m)
il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo
17, comma 9, della Legge (4);
o)
l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente
ha svolto i servizi di cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data
di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e
cinque volte l'importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i
servizi da affidare;
p)
il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare
offerta selezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D;
q)
il nominativo del responsabile del procedimento.
2.
Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle
forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il
legale rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni
previste dagli articoli 51 e 52;
b)
indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli
importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le
classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto
il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c)
fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche.
3.
Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta
in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera
o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4.
La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno
solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la
stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base
delle condizioni stabilite dal bando di gara.
5.
La lettera di invito deve indicare:
a)
il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che
costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all’articolo
64, comma 1, lettera b);
tale
numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei
e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b)
il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione
tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo
di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e
quaranta;
c)
l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64,
comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6.
Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può
essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.
7.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10, comma 1
quater della Legge, per quanto compatibili.
(4) (1) Nel testo coordinato il comma richiamato è
l’8.
Art.
64 (Modalità di svolgimento della gara)
1.
L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a)
una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di
invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente
legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b)
una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva
o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con
cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui
all’articolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
c)
una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1)
ribasso percentuale da applicarsi:
a.
alla percentuale per rimborso spesa;
b.
alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo
63, comma 1, lettera d);
c.
agli importi per le prestazioni accessorie di cui all’art. 63, comma 1,
lettera e);
d. alla riduzione percentuale prevista dalla
legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2)
riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per
l’espletamento dell’incarico.
2.
Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a)
professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e
descrittiva;
b)
caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di
cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c)
ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d)
riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo
3.
I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e
possono variare:
per
l’elemento a): da 20 a 40;
per
l’elemento b): da 20 a 40;
per
l’elemento c): da 10 a 30;
per
l’elemento d): da 0 a 10.
4.
La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi
devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento
di valutazione.
5.
In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e
procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta
pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule
di cui all'allegato E.
6.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica
della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti
relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la
compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni
offerte comporta l’esclusione dell’offerta.
CAPO
V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP
Art.
65 (Disposizioni generali)
1. I servizi di cui all’articolo 50, sono
affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di
130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si
applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto
pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3.
In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno
richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i
principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è
fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4.
La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti
finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d)
siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali
non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.
Art.
66 (Requisiti di partecipazione)
1.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a)
al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile
tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
b)
all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo
50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato
dei lavori da progettare;
c)
all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui
all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
d)
al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile
tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì
nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
Art.
67 (Licitazione privata)
1. I bandi di gara contengono le indicazioni
previste dall’articolo 63, comma 1, lettere da
a) a n) e lettera q), nonché dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti
con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2.
2.
Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3.
Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova
gara, modificando le relative condizioni.
4.
Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di
gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui all’allegato F) e per i
restanti tramite sorteggio pubblico.
5.
La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data
indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della
documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione
dei punteggi di cui allegato F).
6.
La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno
dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.
Art.
68 (Lettera di invito)
1.
La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai
soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando.
In caso di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito
non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il
ricevimento delle domande di partecipazione.
2.
In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità
di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di
particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione
viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante.
3.
La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione,
che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
Art.
69 (Pubblico incanto)
1.
Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel
bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo
63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e
3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali
di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
Art.
70 (Verifiche)
1.
La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei
requisiti di cui all’articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo
10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili. 2. La stazione
appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall’articolo 64,
comma 6.