Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
(G.U.R.S.
10 Agosto 2002 - N. 37)
1.
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia
di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della
presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica
nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16 bis dell'articolo 4;
dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo
15; dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo
34; dell'articolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui
alla presente legge.
2.
Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente
alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti
incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:
a)
il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni";
b)
il decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
c)
il decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento
recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni";
d) il decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione
dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici"
come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
e)
il decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme
di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".
3.
Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma
2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente
normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale
della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve
farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando
fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi
"euro" equivalente in "euro di diritti speciali di
prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.
4.
I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del
1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito
della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la
concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell'ambito della
Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di
cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degli appalti di
fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".
5.
Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2,
successive all'approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la
legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il
regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante
della Commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici del l'As
semblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione
dello schema di regolamento.
1.
Al comma
2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono premesse le seguenti
parole "qualunque sia la fonte di finanziamento".
2.
La lettera a) del comma
2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994 è così sostituita: "a)
all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti
e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali
e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e
comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico
e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".
3.
Alla lettera b) del comma
2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158" sono aggiunte le parole "ed
alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267".
3
bis. Al
comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta
la seguente lettera:
"d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti
privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione
regionale di finanziamento".
4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, è inserito
il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano
agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi
ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto
ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.".
4
bis.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
è aggiunto il seguente:
"3 ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per
le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici
si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli
enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi,
limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale
di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di
cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di
cui all'articolo 14".
5.
Al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario
di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto
della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa
previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti
a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto
della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale
percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione che essi intendono affidare a terzi.".
6.
Al comma
5 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "inferiore
a 5 milioni di Ecu" sono sostituite dalle parole "inferiore alla soglia
comunitaria".
7.
Alla lettera
a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole "dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite
dalle parole "dalla Regione".
1.
Il comma
17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"17.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare al l'Osservatorio dei lavori pubblici, per i lavori
pubblici di importo superiore a [250.000] 150.000
euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto
dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,
il nominativo del l'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro
sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo,
di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione
è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti
da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici
di importo compreso fra [150.000] 20.000
e 250.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.".
"1 bis. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'inciso "alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale" è sostituito con il seguente "all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici".
2.
All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"19.
L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare
apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle
funzioni cui l'organo è preposto.
21.
L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica
di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive
modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale
dei lavori pubblici.
22.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato
regionale dei lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente.
23.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale
della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti
dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere
di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma
2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete
la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei
lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della
gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente
all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi
informativi e statistici.
24.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni
informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle
informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali,
anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le
informazioni.
25.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi
del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati,
al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a)
rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione
e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli
infortuni;
b)
attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori
e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c)
promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le
altre regioni ed i competenti organismi statali;
d)
promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del
personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla
presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e
ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e
dati;
e)
assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico,
per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f)
espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli
indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;
g)
cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli
appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione
alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente
in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche
procedurali presentatesi;
h)
assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche
e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i)
promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo
attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze
comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento
delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
j)
trasmette annualmente alla competente Com-mis sione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici,
delle forniture e dei servizi.
27.
La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28.
I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel
territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva
l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al
comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta
da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.
29.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste
ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo
31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli
32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.".
"01. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente periodo: "Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 14".
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è introdotto
il seguente comma:
"7.
Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti intervenuti.".
(Vedi Circolare Ass.to LL.PP. 16 gennaio 2003)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti
articoli:
"Art.
7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale
dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo
sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea
tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2.
I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria
e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale
di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di
cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile
competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle
opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso
di parità determina la maggioranza.
3.
La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti
gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi
monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4.
Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione
in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5.
Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a)
l'ingegnere capo del Genio civile,
competente per territorio,
in qualità di presidente;
b)
il responsabile del procedimento;
c)
i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati
per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d)
un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6.
Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte
da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7.
L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora
ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici
scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8.
Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate
le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed
i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9.
Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì,
per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società
private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione
degli interventi previsti in progetto.
10.
I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria
sono resi dalla Commissione
regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale,
istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale
espri-me anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo
20.
11.
La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la
Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri
enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
12.
Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione
e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il
responsabile del procedimento, o il soggetto privato at tua tore di interventi,
richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano
tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa
vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13.
Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi
[e/o] o esecutivi ai sensi dell'articolo
16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni
o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia
di opere pubbliche.
14.
La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza
delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della
Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15.
La Commissione regionale è composta [dai dirigenti
generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico
e Ispettorato tecnico regionale] dal dirigente generale del dipartimento
regionale dei lavori pubblici, dall'Ispettore tecnico, dall'Ispettore tecnico
regionale, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del
Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici
designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente
della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è
attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale dei lavori
pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17.
Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da
un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.
18.
Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate
le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti
ed ai consulenti della Commissione regionale.
19.
Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici
si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20.
Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione
di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo
4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla
Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia
di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6.
21.
Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici
bo-scate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza
comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione
di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura
ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si
esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa
vigente.
22.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza
e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23.
All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001)
ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo
215711).
24.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia
di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo
215704).
Art.
7 ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento
di gare per l'appalto di lavori pubblici.
2.
L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo
ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3.
L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici.
4.
La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto
per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore
a 1.250 migliaia di euro.
5.
Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto
per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori
con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6.
Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni
di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti
collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce
proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte
dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7.
Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione
agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle
sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione
adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea
regionale siciliana
8.
E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata
richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9.
Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre
componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra
le seguenti figure:
a)
un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o
dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, previo parere
della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale
siciliana;
b)
un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici,
previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea
regionale siciliana;
c)
un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile
del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
10.
La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11.
Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa,
al quale è preposto un dirigente regionale.
12.
Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui
dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione
di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni
comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni
e nominati i componenti di competenza dell'Amministrazione regionale.
14.
All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun com ponente delle sezioni
è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15.
I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano
in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio
sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto
di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio
di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione.
Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza.
L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di
due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16.
Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità
annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17.
Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive
amministrazioni di provenienza.
17.
Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento
dell'ufficio di cui al presente articolo.
18.
A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del
regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare
le procedure di cui al presente articolo.
19.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede
ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio
finanziario 2003.".
Note all'art.5:
(1) Comma così modificato dall'art. 126, comma 5 della L.r. 18 dicembre 2004, n.17. Si rileva un'incongruenza con le modifiche apportate dal comma 2 del citato articolo per effetto del quale la lettera a) del comma 9 dell'art.7 ter della legge 11 febbraio 1994, n.109 deve essere così sostituita:
"a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;"
"01. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166".
1.
Il comma
11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal
seguente:
"11
quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a)
per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito
richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente
la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo
albo camerale;
b)
per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione
produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei
lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione,
da almeno due anni, al registro prefettizio;
c)
per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle
lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti
richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta
per cento.".
1.
Al comma
5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".
[2.
Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, sono aggiunti
i seguenti commi:
"9.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, è incrementata di una percentuale pari al 10 per cento per ogni anno fino
al terzo.".
10.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per
la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.
Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con
una delle classifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore
o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente
al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le
due classifiche."].
Art. 7 bis. Riunione di concorrenti.
1.
L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche
apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto 2002, n.
166.".
2. E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
[1.
L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art.
14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei
lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono
ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria
di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri
strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
Per le opere di competenza del l'Am mi nistrazione regionale, il Presidente
della Regione e ciascun Assessore regionale predispongono il programma tenendo
conto anche di quanto proposto dagli uffici periferici.
2.
Il programma triennale costituisce momento at tua tivo di studi di fattibilità
e di identificazione e quanti ficazione dei propri bisogni che i soggetti di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono nel l'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli
studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative
e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di
lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede
dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno trenta
giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno
preliminare. Deve, altresì, prevedere un ordine di priorità tra le categorie
di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria.
In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale
privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le opere di manutenzione
ordinaria.
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici
che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, commi 6 e 16, possono essere
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto
ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata
alla previa approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva, redatta
ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria,
per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare].
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di
cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito
di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto
di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento
di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale
e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma
triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai
sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali
è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
7.
Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno
o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto
idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate
ra-gioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo
89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi
o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi
stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita
nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione
regionale.
11.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi
di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
12.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto
del l'As sessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la
loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità.
13.
Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere
ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del
parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data
di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il
parere si intende reso positivamente.
14.
Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia
su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste
ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle
opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti
o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi
le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla
stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza
di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15.
Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione
e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite.
Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel
cui territorio le opere devono essere realizzate.
16.
Nell'adottare il programma, gli enti possono mo di ficare le previsioni
o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni
legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa
deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero,
nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale,
limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al
programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole
della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
17.
Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere
marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei
pareri degli enti locali interessati.
18.
[E' riservata all'Amministrazione regionale competente
la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione
religiosa]. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente
la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale
tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio
civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19.
I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del l'articolo 2 nel provvedere
al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti
alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto
nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli
enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo
deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo
al settore di intervento.".
1.
Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti
articoli:
"Art.
14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - 1. Salvo eventi
imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili,
è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di
fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee
ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non
ne rispetti l'ordine delle priorità.
2.
Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di
eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.
La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono
annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo
un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso
di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato
di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute
e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4.
In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria
di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi
di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento
prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte
le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono
alla formazione delle risorse.
5.
Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate
di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento
a detto stato di elaborazione del progetto.
6.
Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle
opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della
Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze;
nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata
o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o
ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto
il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento
determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro
il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
7.
I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati
in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie
di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a)
attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico
regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b)
esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle
quali siano state già realizzate;
c)
realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d)
recupero del patrimonio edilizio esistente;
e)
equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8.
Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero.
E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di
un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità
e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli
utenti.
9.
I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza
oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.
L'insieme dei programmi deve comprendere l'in tera disponibilità offerta
dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della
Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una
parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali
maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai
programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati
a livello statale o regionale.
11.
La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono
con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto
esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la
realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la
positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli
relativi alla eventuale valutazione di impatto am bien tale richiesti dalle
leggi vigenti. Si ha riguardo al l'ap provazione del progetto definitivo quando
la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento
viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si
prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.
12.
Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione
regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro
tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale
che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina
di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza e per
quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.
13.
Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione
regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in
entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione
delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico
e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al
momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto
in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del
ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere
utilizzato [per il funzionamento e per la nomina dei consulenti
della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e], ove necessario,
per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori
entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione
di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore
residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza;
può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato
per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di
servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale
dei lavori pubblici.
14.
Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a
cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi
d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito
capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12,
è pari al 60 per cento.
15.
Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi
residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati,
costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento
di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare
il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese
di progettazione di cui al comma 12.
Art.
14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione
del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente
della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni
con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare
le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie
disponibili.
2.
Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore
regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli
interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti
disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.
3.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare
al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte
di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni
con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare
le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi.
4.
Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto
compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono
ivi inserite.
1.
Il titolo dell'articolo
16 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: "Attività
di studio e progettazione".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è inserito
il seguente comma:
"2
bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di
fattibilità che si articola in una relazione contenente:
a)
l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle
aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli
di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra
natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
b)
lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento
e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.".
3.
Al comma
6 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "momenti
di verifica" è inserita la seguente parola "tecnica".