Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche  introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 
Con questo colore sono indicate le parti  soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7

Legge 2 agosto 2002, n. 7

Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

(G.U.R.S. 10 Agosto 2002 - N. 37)

 

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIE

Capo I

Appalti di lavori pubblici

 

 

Art. 1. Applicazione normativa nazionale

1.  La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16 bis dell'articolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15; dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo 34; dell'articolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

2.  Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:

a)  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

b)  il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

c)  il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

d)  il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;

e)  il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".

3.  Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro" equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.

4.  I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell'ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".

5.  Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all'approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante della Commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici del l'As semblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.

 

Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono premesse le seguenti parole "qualunque sia la fonte di finanziamento".

2.  La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994 è così sostituita: "a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".

3.  Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158" sono aggiunte le parole "ed alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3 bis. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
"d)  agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento".

4.  Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.".

4 bis. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente:
"3 ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 14".

5.  Al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.".

6.  Al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "inferiore a 5 milioni di Ecu" sono sostituite dalle parole "inferiore alla soglia comunitaria".

7.  Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole "dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle parole "dalla Regione".

 

Art. 3. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici

1.  Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"17.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al l'Osservatorio dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a [250.000] 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo del l'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra [150.000] 20.000 e 250.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.".

"1 bis. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'inciso "alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale" è sostituito con il seguente "all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici".

2.  All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:

"19.  L'Autorità opera nel territorio della Regione.

20.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.

21.  L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

22.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente.

23.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

24.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.

25.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

26.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a)  rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

b)  attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c)  promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi statali;

d)  promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;

e)  assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f)  espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;

g)  cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h)  assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i)  promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

j)  trasmette annualmente alla competente Com-mis sione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.

27.  La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

28.  I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.

29.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.".

 

Art. 4. Conferenza di servizi

"01. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente periodo: "Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 14".

1.  Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è introdotto il seguente comma:

"7.  Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.".

 

Art. 5. Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici

(Vedi Circolare Ass.to LL.PP. 16 gennaio 2003)

1.  Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.

2.  I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa. (1)

3.  La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.

5.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

a)  l'ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio, in qualità di presidente;

b)  il responsabile del procedimento;

c)  i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

d)  un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

6.  Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

7.  L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

8.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.

9.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

10.  I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale espri-me anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20. (1)

11.  La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

12.  Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato at tua tore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.

13.  Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi [e/o] o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.

14.  La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

15.  La Commissione regionale è composta [dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale] dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'Ispettore tecnico, dall'Ispettore tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

16.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.

17.  Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.

18.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.

19.  Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

20.  Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

21.  Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici bo-scate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

22.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

23.  All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

24.  Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).

Art. 7 ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

2.  L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.

3.  L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.

7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana

8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana; (1)

b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

10.  La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.

11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.

12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di competenza dell'Amministrazione regionale.

14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun com ponente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

16.  Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.

17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.

18.  A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.

19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".

Note all'art.5:

(1) Comma così modificato dall'art. 126, comma 5 della L.r. 18 dicembre 2004, n.17. Si rileva un'incongruenza con le modifiche apportate dal comma 2 del citato articolo  per effetto del quale la lettera a) del comma 9 dell'art.7 ter della legge 11 febbraio 1994, n.109 deve essere così sostituita:

"a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;"

 

Art. 6. Qualificazione

"01.  L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002, n. 166".

1.  Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"11 quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:

a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;

b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;

c)  per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.".

 

Art. 7. Consorzi stabili

1.  Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".

[2.  Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, sono aggiunti i seguenti commi:

"9. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale pari al 10 per cento per ogni anno fino al terzo.".

10.  Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche."].

"2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i commi 8 bis e 8 ter, come introdotti dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 1 agosto 2002, n. 166".

 

Art. 7 bis. Riunione di concorrenti.

1. L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge 1 agosto 2002, n. 166.".
2.  E' abrogato l'articolo 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. 

Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici

[1.  L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Per le opere di competenza del l'Am mi nistrazione regionale, il Presidente della Regione e ciascun Assessore regionale predispongono il programma tenendo conto anche di quanto proposto dagli uffici periferici.

2.  Il programma triennale costituisce momento at tua tivo di studi di fattibilità e di identificazione e quanti ficazione dei propri bisogni che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono nel l'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno trenta giorni consecutivi.

3.  Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare. Deve, altresì, prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le opere di manutenzione ordinaria.

4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, commi 6 e 16, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare].

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7.  Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8.  I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ra-gioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

9.  L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

10.  Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.

11.  I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

12.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto del l'As sessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.

13.  Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

14.  Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15.  Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16.  Nell'adottare il programma, gli enti possono mo di ficare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.

17.  Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.

18.  [E' riservata all'Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa]. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.

19.  I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del l'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.".

 

Art. 9. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche.
Relazioni istituzionali

1.  Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.

2.  Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

3.  La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

4.  In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

5.  Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.

6.  Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.

7.  I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

a)  attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

b)  esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

c)  realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

d)  recupero del patrimonio edilizio esistente;

e)  equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

8.  Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

9.  I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

10.  L'insieme dei programmi deve comprendere l'in tera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

11.  La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto am bien tale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo al l'ap provazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

12.  Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

13.  Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato [per il funzionamento e per la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e], ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

14.  Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.

15.  Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12.

Art. 14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

2.  Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

3.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi.

4.  Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.

 

Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994

1.  Il titolo dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: "Attività di studio e progettazione".

2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente comma:

"2 bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità che si articola in una relazione contenente:

a)  l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

b)  lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.".

3.  Al comma 6 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "momenti di verifica" è inserita la seguente parola "tecnica".