Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
1.
Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione
nella Regione le previsioni dell'articolo
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di
attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.
2.
Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento
al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano
riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi
operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori
regionali competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore
dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla Commissione
regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo
7 bis.
Nota
all'art. 30, comma 1:
L'art.
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 27 dicembre 2001, n. 299, S.O., dispone in materia
di individuazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private,
degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e dei relativi
principi e criteri direttivi.
1.
Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle
disposizioni del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 e successive
modifiche ed integrazioni.
2.
I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione
della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati
dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2
nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni.
3.
E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale
disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo
fino a 100.000 euro.
4.
Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno
stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo
complessivo superi i 100.000 euro.
Nota
all'art. 31, comma 1:
Il
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/295/CEE" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
Nota
all'art. 31, comma 2:
Il
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di
valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1994, n. 273.
1.
Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione
della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei
principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a
trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni
stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle
categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una
stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai
regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo
raggiunga o superi la soglia comunitaria.
3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.
Nota
all'art. 32, comma 1:
Il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della Direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
Nota
all'art. 32, comma 2:
Le
categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
riguardano, rispettivamente: "11. Servizi di consulenza gestionale e
affini; 12. Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche
integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi
affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica
ed analisi.".
Nota all'art. 32, comma 3 bis:
1.
Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di
applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti
degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei
principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusione dei servizi di
cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
Nota
all'art. 33, comma 1:
Il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione delle direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6
maggio 1995, n. 104, S.O.
Nota
all'art. 33, comma 2:
Per
le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, vedi nota all'art. 32, comma 2.
1.
In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie
o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento
degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni,
per importi non superiori a 25.000 euro.
2.
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli uffici competenti,
quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per
l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.
2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro.
3.
Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare
gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con
popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di
forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.
4.
Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse
per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza
dell'organo assembleare o consiliare ed, ove istituito, al difensore civico.
Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo dell'ente.
1.
La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui
agli (articoli 31 e 32) articoli
31, 32
e
33
fatte
salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione
appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante
pubblicazione (1) nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto,
su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 23.
1.
Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le
decorrenze previste nel citato decreto.
2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge
Nota
all'art. 36, comma 1:
Il
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n.
189, S.O.
1.
Al comma 1 dell'articolo
21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il seguente
comma:
"01.
In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota
all'art. 37, comma 1:
L'art.
21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, per effetto dell'integrazione
operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Disposizioni
in materia di subappalti, noli e forniture. - 1. In materia di subappalti, noli
e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e
successive modifiche ed integrazioni.
1.
Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici
qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione
dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per
l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo
dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte.
La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma
costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
2.
I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con
cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti
di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3.
Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e
diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte
delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di
contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato
dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni
indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche
di cui agli articoli 20 e 21 del 4 decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406
e successive modifiche.
4.
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre
1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto
legislativo 19 dicembre 199l, n. 406 e successive modifiche.
5.
Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di
responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte
integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di
abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.
6.
Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti
per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso
in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie
di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa
fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo
aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.".
1.
Le
disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono
estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti
dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.
1.
Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per
opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato
regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a
carico degli enti e dei soggetti obbligati.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti
effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
1.
L'Amministrazione regionale provvede, per l'ap-provvigionamento
idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di
costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di
acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici
regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita
dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale
rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la
disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il
perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di
acque.
1.
I programmi annuali e triennali (*) delle opere pubbliche adottati entro
i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono
includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di
progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina
regionale previgente.
2.
Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo
competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Si riporta l'art. 26 della L.R. 7/2003 (Interpretazione autentica): " Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione "bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente" deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende, altresì, tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara "già approvati" per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7."
3.
Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione
di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte
salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4.
Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento
o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento
e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai
professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti
dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro
economico del progetto.
5.
Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il
comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.
6.
Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti idrici
continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato
di cui alla legge
5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Tra dette
spese devono essere comprese anche quelle relative alla fornitura di energia
per il funzionamento dei dissalatori.
6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.";
7.
I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno
2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi
o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette
fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente
approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8.
L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui
alla presente legge puo essere avviato anche sulla scorta di progetti già
tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.
10. Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'articolo 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub "articolo 17", capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge.".
Note:
Nota all'articolo 41, comma 1:
vedi articolo 14 della L. 109/94
Nota
all'art. 41, comma 5:
(*)
Il
comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla
legge 28 maggio 1997,
n. 140 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica",
così dispone:
"1.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici
economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia
di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei
contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e
di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione
europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in
contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi
URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti
non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di
aggiudicazione dell'appalto.".
Nota
all'art. 41, comma 6:
La
legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse
idriche" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
Art. 41 bis. -
Norme transitorie in materia di finanza di progetto.
- 1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4
dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto
dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere
conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42 ter medesimo. Entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare
l'attualità e validità della proposta presentata, pena la decadenza delle
proposte non confermate.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte sotto il
profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche
alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse, a far data dalla presentazione
della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore
economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione;
altresì verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed,
esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse.
3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve
dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della
proposta.
4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al comma 3, la
proposta è ritenuta assentita e l'ente deve concludere il procedimento ai sensi
dei commi 7 e seguenti dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21.
Art.
42.
Abrogazione di norme
1. Sono
abrogati:
la
legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
la
legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;
la
legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
la
legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni
con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18;
l'articolo
23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5;
l'articolo
14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
gli
articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto
1978, n. 35;
la
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 con esclusione degli articoli 7, 16 e
30;
la
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I;
gli
articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
gli
articoli dall'1 all'11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;
gli
articoli dall'1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10;
gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 (1)
gli
articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
gli
articoli 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n.
21;
gli
articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.
Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari
regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con
la presente legge.
Art. 42. Abrogazione di norme.
1.
Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche
ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche
ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche
ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche
ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23
della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo
14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32,
33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale
29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 7, dell'articolo 16, commi
1, 2, 4, 5, 6, dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la legge regionale 12 gennaio
1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150
a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11
della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo
1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n.
21; l'articolo 100, commi 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari
regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con
la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale
15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32.
Nota
all'art. 42, comma 1:
L'art.
1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 "Norme in materia di lavori
pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alla legge regionale 24
luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43" per effetto dell'abrogazione
operata dall'articolo che qui si annota è il seguente:
"Procedimenti
di aggiudicazione. - 1. .....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....
7.
.....
8.
.....
9.
Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è
sostituito dal seguente:
"4.
Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori
e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo
ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio
1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un
ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei
ribassi di tutte le offerte ammesse.".
1.
Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla
presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
contestualmente alla pubblicazione della presente legge.
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
(1) Così modificato dall'art. 63 della L.R. 23/2002