Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche  introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 
Con questo colore  sono indicate le parti  soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7

Capo II

Norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici

Art. 30. Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse regionale

1.  Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.

2.  Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 bis.

 

Nota all'art. 30, comma 1:

L'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2001, n. 299, S.O., dispone in materia di individuazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private, degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e dei relativi principi e criteri direttivi.  

 

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI
DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI

 

 

Art. 31. Contratti di fornitura di beni

1.  Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358  e successive modifiche ed integrazioni.

2.  I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni.

3.  E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro.

4.  Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.

 

Nota all'art. 31, comma 1:

Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/295/CEE" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, S.O.

Nota all'art. 31, comma 2:

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1994, n. 273.

 

Art. 32. Appalti di servizi

1.  Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

3.  Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.

3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Nota all'art. 32, comma 1:

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

Nota all'art. 32, comma 2:

Le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 riguardano, rispettivamente: "11. Servizi di consulenza gestionale e affini; 12. Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.".

Nota all'art. 32, comma 3 bis:

Comma aggiunto dall'art.126 della L. r. 28 dicembre 2004, n.17.

 

 

 

 

Art. 33. Appalti nei settori esclusi

1.  Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.

2.  Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Nota all'art. 33, comma 1:

Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

Nota all'art. 33, comma 2:

Per le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi nota all'art. 32, comma 2.

 

Art. 34. Ricorso a trattativa privata

1.  In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro.

2.  Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.  

2.  Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro.

3.  Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.

4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza dell'organo assembleare o consiliare ed, ove istituito, al difensore civico. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo dell'ente.

 

Art. 35. Pubblicità

1.  La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli (articoli 31 e 32)  articoli 31, 32 e 33 fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione (1) nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.

 Nota all'art.35:

(1) Per effetto del comma 6, art.126 della L. r. 28 dicembre 2004, n.17 sono state soppresse le parole "senza oneri" .

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 36. Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.  

2.  Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge

 

Nota all'art. 36, comma 1:

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

 

 

Art. 37. Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il seguente comma:

"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Nota all'art. 37, comma 1:

L'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:

"Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture. - 1. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

1.  Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

2.  I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

3.  Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del 4 decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 199l, n. 406 e successive modifiche.

5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.".

 

 

Art. 38. Certificazione antimafia

1.  Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

 

Art. 39. Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime
e per opere idrauliche

1.  Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.

2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 40. Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile

1.  L'Amministrazione regionale provvede, per l'ap-provvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.

 

Art. 41. Norme transitorie

1.  I programmi annuali e triennali (*) delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.

2.  Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.  

Si riporta l'art. 26 della L.R. 7/2003  (Interpretazione autentica): " Il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione "bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente" deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende, altresì, tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara "già approvati" per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7."

3.  Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota: vedi articolo 17, commi 10 e seguenti, della L. 109/94

4.  Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.

Nota: vedi articolo 17, commi 10 e seguenti, della L. 109/94

5.  Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.

6.  Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti idrici continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Tra dette spese devono essere comprese anche quelle relative alla fornitura di energia per il funzionamento dei dissalatori.  

6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'Amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'articolo 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.";


7.  I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nota: vedi articolo 14-bis, commi 10 e seguenti, della L. 109/94

8.  L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge puo essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.

9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.

10.  Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'articolo 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'articolo 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

11.  Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sub "articolo 17", capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

12.  Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'articolo 11 della presente legge.".

 

Note:

Nota all'articolo 41, comma 1:

vedi articolo 14 della L. 109/94

Nota all'art. 41, comma 5:

(*)

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", così dispone:

"1.  È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.".

Nota all'art. 41, comma 6:

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.

Art. 41 bis. - Norme transitorie in materia di finanza di progetto. - 1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'articolo 42 ter medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata, pena la decadenza delle proposte non confermate.
2.  Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse, a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione; altresì verificano
l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
3.  Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.
4.  In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al comma 3, la proposta è ritenuta assentita e l'ente deve concludere il procedimento ai sensi dei commi 7 e seguenti dell'articolo 42 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

Art. 42. Abrogazione di norme (modificato dall'art. 63 L.R. 23/2002)

1. Sono abrogati:

la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18;

l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5;

l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;

gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;

la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 con esclusione degli articoli 7, 16 e 30;

la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I;

gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

gli articoli dall'1 all'11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19;

gli articoli dall'1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10;

gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4  (1)

gli articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;

gli articoli 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;

gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

2.  Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4. (1)

 

Art. 42. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'articolo 7, dell'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, dell'articolo 27 e dell'articolo 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'articolo 60; gli articoli da 150 a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'articolo 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'articolo 100, commi 2 e 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.  Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

 

Nota all'art. 42, comma 1:

L'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 "Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43" per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota è il seguente:

"Procedimenti di aggiudicazione. - 1. .....

2.  .....

3.  .....

4.  .....

5.  .....

6.  .....

7.  .....

8.  .....

9.  Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:

"4.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.".

 

 

Art. 43. Testo coordinato

1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

 

Art. 44.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 (1) Così modificato dall'art. 63 della L.R. 23/2002